Art. 434 CPP
Terzi
1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L’articolo 433 cpv. 2 è applicabile per analogia.
2 La decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, il pubblico ministero può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Entschädigung / Genugtuung (teilweise Einstellung)14 citazioni
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Entschädigung für amtliche Verteidigung14 citazioni
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Entschädigung von Dritten; Willkür etc.12 citazioni
Ultime sentenze del TF
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