Fatti

La ricorrente, [A.] , cadde il 4 marzo 2017 mentre sciava sulla spalla sinistra. La ÖKK Assicurazioni malattia e infortuni AG (ÖKK) chiuse il caso il 15 dicembre 2017 e sospese i suoi servizi di assicurazione contro gli infortuni a partire dal 5 aprile 2017. [A.] presentò ricorso il 1 febbraio 2018, che il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo non accolse a causa del ritardo. [A.] presenta ricorso in materia di diritto pubblico con la richiesta di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa per una valutazione sostanziale del ricorso.

La ÖKK chiese il rigetto del ricorso. L'Ufficio federale della sanità rinunciò a una presa di posizione.

Legge

Il Tribunale federale esaminò se la decisione di non entrata in materia della precedente istanza a causa del mancato rispetto del termine fosse conforme al diritto federale. Si trattava di stabilire a partire da quando la decisione di opposizione del 15 dicembre 2017 poteva essere considerata come consegnata alla rappresentante legale della ricorrente, la Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG (Fortuna).

Il tribunale cantonale aveva esposto correttamente le disposizioni relative all'inizio del decorso dei termini, alla sospensione dei termini e alla conservazione dei termini per le domande scritte consegnate all'ultimo giorno del termine alla Posta svizzera. La ÖKK aveva spedito la decisione di opposizione il 15 dicembre 2017 mediante "A-Post Plus" alla Fortuna. La Fortuna faceva parte della Generali (Svizzera) Holding AG, che aveva stipulato un contratto di servizio postale completo con la Swiss Post Solutions AG.

Il Tribunale federale riconobbe che la…