Fatti

C.S. e H.S. erano soci della società X. con sede a Staad/SG. C.S. era amministratore delegato, H.S. lavorava a tempo parziale soprattutto nel settore commerciale. La X. gestiva per aziende con sede in Costa Rica e Nassau/Bahamas l'elaborazione informatica degli ordini di merci, la consegna delle merci e la riscossione. Forniva a queste due società il suo indirizzo postale svizzero e partecipava all'organizzazione di concorsi a premi in Germania, Polonia e nella ex Cecoslovacchia.

Il Tribunale distrettuale di Unterrheintal ha dichiarato C.S. e H.S. colpevoli di violazioni della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) e della Legge federale sulle lotterie e le scommesse professionali (LL) e li ha condannati a sei mesi di reclusione con la condizionale per un periodo di prova di quattro anni e a una multa di 50.000 franchi. Il Tribunale cantonale di San Gallo, con sentenza dell'11 novembre 1997, ha ridotto i periodi di prova a due anni e respinto gli altri ricorsi.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per nullità di C.S. e H.S. Ha concluso che i metodi pubblicitari e di vendita dei ricorrenti, rivolti esclusivamente a clienti all'estero, rientrano comunque nelle disposizioni penali della LCSl. Ciò deriva dal principio di territorialità ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 n. 1 CP, che si applica anche alla LCSl. Di conseguenza, la LCSl si applica se il reato è stato commesso in Svizzera, indipendentemente dal fatto che i destinatari si trovassero all'estero.

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