Fatti
[M.], nato nel 1946, era dipendente dell'amministrazione comunale di X. A seguito della risoluzione del suo contratto di lavoro per il 31 ottobre 2005, ha richiesto l'erogazione di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. La Cassa pubblica cantonale di disoccupazione ha deciso di considerare come prestazione di vecchiaia l'importo di 2'440 fr. 20 erogato mensilmente dalla Cassa intercomunale di pensioni (CIP) e di dedurlo dalle indennità di disoccupazione versate a M. [M.] si è opposto a questa decisione, contestando in particolare l'imputazione dell'anticipo AVS di 610 fr. 05 versato mensilmente dalla CIP.Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che l'anticipo AVS erogato dalla CIP costituisce una prestazione di vecchiaia della previdenza professionale e deve quindi essere dedotto dalle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione conformemente all'art. 18c cpv. 1 LADI. Sebbene l'anticipo sia rimborsabile mediante trattenute mensili sulla pensione di vecchiaia, esso è stato concesso a [M.] in virtù di un diritto che gli derivava dagli statuti della CIP, poiché aveva raggiunto l'età minima per l'erogazione di prestazioni di vecchiaia. Si tratta quindi effettivamente di una prestazione di vecchiaia ai sensi di legge.
Inoltre, il Tribunale federale ha constatato che la CIP ha versato una parte delle prestazioni di pensionamento anticipato sotto forma di un capitale di…