Fatti

K. (nato nel 1949) ha subito gravi lesioni alla testa il 29 luglio 1992 mentre si recava al lavoro, quando è stato investito da un minibus con il suo motociclo. L'Istituto svizzero per l'assicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha riconosciuto in linea di principio il suo obbligo di prestazioni, ma ha ridotto i pagamenti in contanti del 10% in quanto K. non indossava il casco protettivo, il che è considerato negligenza grave. K. ha presentato un reclamo contro questa riduzione, respinto dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

K. ha quindi presentato un ricorso amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, le prestazioni in denaro possono essere ridotte se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave. Nel caso di infortuni professionali, tali riduzioni sono vietate per legge, ma sono ammesse per gli infortuni sul percorso di lavoro come quello in questione.

Il tribunale conclude che K. molto probabilmente non indossava il casco al momento dell'incidente. Questo comportamento costituisce negligenza…