Fatti

Il ricorrente A. è stato ricoverato in via di assistenza presso la clinica B. il 17 marzo 2014. Egli ha presentato reclamo contro tale provvedimento, che è stato respinto dal tribunale distrettuale. Successivamente, il ricorrente rappresentato da un avvocato si è rivolto al Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo, il quale ha accolto il reclamo e ha ordinato alla clinica B. di dimettere immediatamente il ricorrente. Il Tribunale Superiore non ha imposto né tasse né spese e non ha accordato alcun indennizzo delle parti.

Il ricorrente ha chiesto al Tribunale Federale di annullare o integrare le decisioni delle istanze precedenti per quanto riguarda l'indennizzo. Il Tribunale Federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui è stato possibile entrare nel merito.

Legge

Il Tribunale Federale afferma che il legislatore federale ha lasciato ai Cantoni la regolamentazione dell'indennizzo delle parti nel procedimento dinanzi all'istanza di ricorso giudiziaria. Nel Cantone di Zurigo, né la legge di introduzione del diritto della protezione dei minori e degli adulti, né il diritto cantonale sussidiariamente applicabile, contengono una base legale per un diritto all'indennizzo delle parti nei confronti dello Stato nel procedimento dinanzi alle istanze di ricorso giudiziarie riguardanti il ricovero assistenziale.

Il Tribunale Federale esamina l'applicazione o la mancata applicazione delle disposizioni pertinenti del Codice di procedura civile svizzero (CPC) da parte dell'istanza precedente e giunge alla conclusione che ciò non è censurabile per arbitrarietà. In…