Fatti
Il ricorrente ha iniziato a lavorare per l'intimato a tempo parziale nel settembre 1994. Nel novembre 1995, è diventato il dipendente principale dell'intimato e ha lavorato in media 157 ore al mese nel 1996. Alla fine di dicembre 1996, l'intimato ha annunciato una forte riduzione dell'orario di lavoro del ricorrente per gennaio 1997, il suo salario mensile lordo passando improvvisamente da oltre 4'000 franchi a 332 franchi. Il 21 gennaio 1997, l'intimato ha informato il ricorrente che non poteva più fornirgli il consueto numero di ore di lavoro. Il 26 febbraio 1997, l'intimato ha rescisso il contratto di lavoro per la fine di aprile 1997.Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico del ricorrente. Ha ritenuto che il contratto di lavoro su chiamata che consente una brusca diminuzione del volume mensile di lavoro svuoti della loro sostanza la tutela imperativa legata al termine di preavviso fissato all'art. 335c CO. L'intimato non poteva ridurre unilateralmente in modo drastico il volume di lavoro del ricorrente senza rispettare il termine di preavviso di due mesi. Inoltre, è…