Fatti

Il 3 marzo 2016, l'Amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e l'Ufficio cantonale del contenzioso finanziario hanno inviato a [A.] richieste di garanzie per importi elevati relativi a imposte federali, cantonali e ammende fiscali per i periodi dal 2003 al 2011. Queste richieste di garanzie sono state assimilate a ordinanze di sequestro e trasmesse all'Ufficio delle esecuzioni e fallimenti del distretto di Sierre per l'esecuzione. Elenchi dettagliati dei beni da sequestrare sono stati allegati a queste ordinanze.

Il 18 aprile 2016, l'Ufficio cantonale del contenzioso finanziario ha chiesto all'Ufficio di eseguire due nuovi sequestri supplementari riguardanti altri beni appartenenti a A. Il 19 aprile 2016, l'Ufficio ha proceduto a questi sequestri supplementari.

[A.] ha quindi presentato una denuncia e, in subordine, un reclamo presso il Tribunale del distretto di Sierre, concludendo per la nullità o l'annullamento di questi sequestri supplementari. Il Tribunale ha respinto queste conclusioni, così come l'Autorità superiore in materia di reclamo LP del Tribunale cantonale vallesano.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia civile di [A.] e annullato i sequestri supplementari n. 3 e n. 4. Infatti, l'autorità fiscale non poteva impartire nuove istruzioni all'Ufficio per sequestrare gli stessi beni senza basarsi su una nuova richiesta di garanzie valida come ordinanza di sequestro, conformemente alle esigenze dell'art. 274 LP.

La designazione precisa dei beni…