Art. 274 LEF
Decreto di sequestro
1 Il giudice incarica dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.
2 Il decreto enuncia: 1. il nome ed il domicilio del creditore, dell’eventuale mandatario e del debitore; 2. il credito pel quale il sequestro è concesso; 3. la causa del sequestro; 4. gli oggetti da sequestrare; 5. la menzione della responsabilità del creditore pei danni ed eventualmente della prestazione di garanzia a lui imposta.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esecuzione di un sequestro fiscale; designazione degli oggetti da sequestrare; validità di una domanda di sequestro complementare22 citazioni
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2Esecuzione del sequestro (art. 275 LEF)12 citazioni
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3Esecuzione di un decreto di sequestro; assistenza giudiziaria nell'esecuzione di un sequestro; sequestro fiscale10 citazioni
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4Esecuzione del sequestro (art. 274 segg7 citazioni
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5Richiesta di garanzia e decreto di sequestro emanati dall'amministrazione cantonale delle contribuzioni per una pretesa fiscale fondata sul diritto cantonale (art. 169 e 170 della legge tributaria grigionese)4 citazioni
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6Responsabilità per sequestro infondato; sequestro fiscale3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Definitive Rechtsöffnung, Steuern26 citazioni
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10 citazioni
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7 citazioni13/12/2018 · 7 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.