Art. 274 LEF

Decreto di sequestro

1 Il giudice incarica dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.
2 Il decreto enuncia: 1. il nome ed il domicilio del creditore, dell’eventuale mandatario e del debitore; 2. il credito pel quale il sequestro è concesso; 3. la causa del sequestro; 4. gli oggetti da sequestrare; 5. la menzione della responsabilità del creditore pei danni ed eventualmente della prestazione di garanzia a lui imposta.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esecuzione di un sequestro fiscale; designazione degli oggetti da sequestrare; validità di una domanda di sequestro complementare
    · 25/09/2017 · 22 citazioni Riassunto
  2. 2
    Esecuzione del sequestro (art. 275 LEF)
    · 19/07/2004 · 12 citazioni Riassunto
  3. 3
    Esecuzione di un decreto di sequestro; assistenza giudiziaria nell'esecuzione di un sequestro; sequestro fiscale
    · 01/02/2022 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    Esecuzione del sequestro (art. 274 segg
    · 17/12/1987 · 7 citazioni
  5. 5
    Richiesta di garanzia e decreto di sequestro emanati dall'amministrazione cantonale delle contribuzioni per una pretesa fiscale fondata sul diritto cantonale (art. 169 e 170 della legge tributaria grigionese)
    · 14/05/1982 · 4 citazioni Riassunto
  6. 6
    Responsabilità per sequestro infondato; sequestro fiscale
    · 02/04/2024 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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