Fatti

La fondazione d'investimento X., con sede a Basilea, è proprietaria di vari immobili nel Cantone di Argovia. È stata tassata per gli anni fiscali 1991/92 con un'imposta fondiaria dello 2 o/oo del valore ufficiale degli immobili, sulla quale sono state riscosse le imposte cantonali e comunali. La fondazione d'investimento X. ha presentato ricorso, in quanto riteneva che l'applicazione dell'aliquota fiscale cantonale e comunale fosse illegittima.

Le istanze cantonali hanno respinto i ricorsi della fondazione d'investimento X. Pertanto, la fondazione d'investimento X. ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per violazione dell'art. 2 ÜbBest. aBV e dell'art. 4 aBV.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata. Esso afferma che l'imposta fondiaria cantonale, riscossa esclusivamente sugli immobili degli istituti di previdenza, viola il principio della generalità della tassazione e non può essere fondata sull'art. 80 cpv. 3 LPP.

Il Tribunale federale sottolinea che l'esenzione fiscale degli istituti di previdenza ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPP è subordinata all'imposizione in condizioni di parità giuridica ai sensi dell'art. 4 aBV o…