Fatti
Il 9 maggio 1994, X. è stato vittima di un tentato omicidio e ferito da un colpo di arma da fuoco al gomito sinistro. Il 10 aprile 1996, X. ha richiesto l'erogazione di aiuti alle vittime, affermando un danno di almeno Fr. 100'000.- e chiedendo un risarcimento morale di Fr. 20'000.-. Il 22 ottobre 2002, il rappresentante legale di X. ha precisato la richiesta di aiuto alle vittime, quantificando il danno in Fr. 382'397.- (perdita di guadagno e danno domestico) e chiedendo un risarcimento morale di Fr. 80'700.-.
Con decisione del 14 aprile 2004, il Consiglio di Stato ha respinto sia la richiesta di risarcimento che la richiesta di erogazione di un risarcimento morale. Contro questa decisione, X. ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto. Il Tribunale amministrativo ha accolto parzialmente il ricorso, rinviando il caso all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti sui fatti e una nuova valutazione della richiesta di risarcimento.
X. ha presentato ricorso in materia di diritto amministrativo contro la decisione del Tribunale amministrativo al Tribunale federale. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui vi è entrato nel merito.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che il momento determinante per il calcolo dei redditi della vittima è il momento della fissazione del risarcimento e quindi il momento della decisione sul risarcimento. La residua capacità lavorativa del ricorrente deve essere presa in considerazione nel calcolo del reddito determinante per l'entità di un eventuale risarcimento nell'ambito dell'aiuto alle vittime.…