Fatti
Il commerciante [R.], residente a Berna, acquistò nel dicembre 1955 presso la società commerciale Joba N.V., con sede ad Amsterdam, 15 g di vitamina B 12. Nel febbraio 1956 egli presentò un reclamo per vizi, in quanto il preparato consegnato, secondo una perizia, non conteneva vitamina B 12. Nel marzo 1956 [R.] ordinò a Joba 300 kg di vitamina C e ottenne contemporaneamente un sequestro sulla merce consegnata e sul prezzo pagato per far valere una presunta pretesa derivante dalla risoluzione del primo contratto di acquisto.
[R.] ha presentato una causa presso il Tribunale commerciale di Berna per ottenere il dissequestro della merce e far valere la pretesa nei confronti di Joba. Tuttavia, il Tribunale commerciale ha respinto la causa senza esaminarla nel merito, in quanto [R.] aveva dolosamente provocato il foro del luogo di sequestro, avendo effettuato il secondo acquisto solo per procurarsi un oggetto di sequestro in Svizzera.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 2 CC rappresenta un principio giuridico generale che trova applicazione non solo nell'ambito del diritto civile, ma anche nel diritto processuale cantonale. Di conseguenza, un tribunale può impedire l'abuso del diritto, come nel caso di…