Fatti
Herbert Sigrist era impiegato come agente esterno presso la società H. AG dal 1° marzo 1984. Il 27 maggio 1985 il datore di lavoro ha rescisso il rapporto di lavoro con effetto al 30 giugno 1985, sebbene il preavviso legale di due mesi non fosse stato rispettato. Dal 1° luglio 1985 Sigrist si è presentato al controllo timbri e il 30 luglio 1985 ha richiesto l'erogazione dell'indennità di disoccupazione a partire dal 1° luglio 1985.
La Cassa di disoccupazione del Cantone di Lucerna ha respinto il diritto all'indennità di disoccupazione per il mese di luglio 1985, in quanto Sigrist aveva ancora diritto alla retribuzione nei confronti del suo precedente datore di lavoro per tale mese. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna ha respinto il ricorso di Sigrist, in quanto la società H. AG avrebbe dovuto rescindere il contratto di lavoro solo al 31 luglio 1985 ai sensi dell'art. 336b cpv. 1 CO e Sigrist aveva diritto alla retribuzione contrattuale fino a tale data.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni è giunto alla conclusione che Sigrist non aveva diritto alla retribuzione ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 LADI, in quanto non aveva fatto uso del suo diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla fine di luglio 1985. Tuttavia, il suo comportamento integra un caso di disoccupazione imputabile a colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI, analogamente a un lavoratore che abbandona il posto di lavoro senza un motivo importante.
Poiché Sigrist ha subito una perdita di lavoro computabile nel mese di luglio 1985, il ricorso amministrativo deve essere accolto. La Cassa di disoccupazione deve ora esaminare se Sigrist abbia…