Fatti
[A.] lavorava come giardiniere ausiliario ed era assicurato contro il rischio di infortunio professionale e non professionale presso l'Unione Svizzera, Compagnia Generale di Assicurazioni (di seguito: l'Unione Svizzera). Il 18 settembre 1996, [A.] è stato vittima di un incidente mentre stava eseguendo lavori di riempimento sulla sommità di un ripido pendio. Nonostante le cure di cui ha beneficiato, [A.] non è più stato in grado di riprendere il lavoro.
Con decisione del 3 giugno 1997, l'Unione Svizzera ha posto fine al suo intervento con effetto dal 17 settembre 1997, per mancanza di nesso causale naturale e adeguato tra i disturbi, essenzialmente di natura psichica, presentati da [A.] e l'infortunio assicurato. Swica Organizzazione Sanitaria (di seguito: Swica), intervenuta in qualità di assicuratore malattia di [A.], ha presentato opposizione contro questa decisione. L'Unione Svizzera ha confermato i termini di questa decisione in una decisione su opposizione del 27 aprile 1998.
Swica ha presentato ricorso contro questa decisione presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Vaud, che ha respinto il ricorso il 4 novembre 1999. [A.] ha quindi interposto un ricorso di diritto amministrativo contro questa sentenza, concludendo che la Generali Assicurazioni Generali (di seguito: la Generali), successore di diritto dell'Unione Svizzera, sia tenuta a prestazioni oltre il 17 settembre 1997 per le conseguenze dell'incidente del 18 settembre 1996.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato la legittimazione a ricorrere di [A.], che non aveva contestato personalmente la decisione dell'assicuratore contro gli infortuni. Secondo la giurisprudenza, solo colui che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e le cui conclusioni sono state respinte totalmente o parzialmente può presentare un ricorso di diritto amministrativo. Tuttavia, se il ricorrente è stato impedito senza sua colpa di partecipare a tale procedura, la sua legittimazione a ricorrere deve essere ammessa anche in questo caso.
Nel caso di specie, sebbene [A.] non abbia partecipato al procedimento dinanzi al tribunale cantonale, la sua legittimazione a ricorrere deve essere riconosciuta. Infatti, poiché Swica aveva validamente presentato opposizione alla decisione…