Fatti

Il signor A., nato nel 1988, soffriva di disforia di genere sotto forma di transessualità da donna a uomo. Dopo vari trattamenti medici in Svizzera, i cui costi sono stati coperti dalla SWICA Assicurazione Malattia SA, la SWICA ha tuttavia rifiutato di coprire i costi degli interventi per la ricostruzione del pene (falloplastica), in quanto eseguiti all'estero, in Germania.

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto ha obbligato la SWICA a coprire i costi della falloplastica eseguita all'estero. La SWICA ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione di prima istanza e la conferma del rifiuto della prestazione.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, secondo la giurisprudenza, un'eccezione al principio di territorialità di cui all'art. 34 cpv. 2 LAMal è possibile solo se in Svizzera non esiste alcuna possibilità di trattamento o se, nel caso specifico, una misura terapeutica praticata a livello nazionale comporta per la persona interessata rischi sostanzialmente e notevolmente più elevati rispetto all'alternativa di trattamento all'estero e, di conseguenza, un trattamento medicamente responsabile e ragionevolmente attuabile, quindi appropriato, in Svizzera non è concretamente garantito.

Il Tribunale federale constata che la falloplastica viene praticata anche in Svizzera. La controversia verte tuttavia sulla questione se la ricostruzione del pene…