Art. 36 OAMal

Prestazioni all’estero

1 Sentita la competente commissione, il DFI designa le prestazioni di cui agli articoli 25 cpv. 2 e 29 LAMal, i cui costi sono a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie se le stesse non possono essere effettuate in Svizzera.
2 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi dei trattamenti effettuati all’estero in caso d’urgenza. Esiste urgenza se l’assicurato che soggiorna temporaneamente all’estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è inappropriato. Non esiste urgenza se l’assicurato si reca all’estero allo scopo di seguire questo trattamento.
3 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume, nei limiti dell’articolo 29 LAMal, i costi del parto effettuato all’estero se questo costituisce la sola possibilità di procurare al figlio la nazionalità della madre o del padre oppure nel caso in cui il figlio, se nascesse in Svizzera, risulterebbe apolide.
4 Le prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 e i trattamenti dispensati all’estero ai frontalieri, ai lavoratori distaccati all’estero e alle persone al servizio di una collettività pubblica, come pure ai loro familiari (art. 3 a 5), sono assunti al massimo fino a un importo pari al doppio del corrispettivo rimborso in Svizzera e, nei casi di cui al cpv. 3, per un importo pari a quello in Svizzera. Per gli assicurati di cui agli articoli 4 e 5, la rimunerazione è effettuata in base alle tariffe e ai prezzi valevoli nel loro ultimo luogo di domicilio in Svizzera. Se ad assicurati ai sensi dell’articolo 1 cpv. 2 lettere d–ebis vengono dispensate cure difformemente dalle regole dell’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni, i costi vengono assunti secondo le tariffe ed i prezzi praticati nel loro ultimo luogo di residenza o di lavoro; non potendosi determinare alcuno di questi luoghi, i costi saranno assunti secondo le tariffe ed i prezzi del Cantone di domicilio dell’assicuratore.
5 Sono salve le disposizioni sull’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 36 cpv. 1 OAMal. - Lite avente come oggetto l'assunzione di cure prestate all'estero, senza che sia data l'ipotesi di un caso d'urgenza, nella misura in cui le medesime non possono essere prodigate in Svizzera. - I…
    · 07/03/2002 · 76 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 36 cpv. 1 OAMal: Assicurazione malattia, prestazione obbligatoria, trattamento all'estero
    · 19/08/2005 · 59 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 19bis cpv. 5 e art. 23 LAMI: Scelta del fornitore di prestazioni e assunzione dei costi
    · 25/06/2001 · 59 citazioni Riassunto
  4. 4
    Trattamento all'estero
    · 24/06/2008 · 39 citazioni Riassunto
  5. 5
    Trattamento all'estero; disforia di genere nel senso di una transessualità donna-uomo; falloplastica
    · 08/05/2019 · 15 citazioni Riassunto
  6. 6
    Obbligo della presa a carico da parte dell'assicuratore malattie svizzero della quota parte fatturata direttamente alla persona assicurata dal fornitore di prestazioni francese
    · 14/10/2015 · 10 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione sanitaria
    · 14/10/2010 · 19 citazioni de Riassunto
  • Assicurazione sanitaria
    · 29/07/2011 · 18 citazioni de
  • 27/06/2011 · 17 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.