Fatti
[L.], nata nel 1963 e assicurata presso Helsana, nel 2005 le è stato diagnosticato un carcinoma mammario. Essendole stata proposta in Svizzera una mastectomia radicale, eventualmente associata a una ricostruzione immediata della mammella, [L.] si è rivolta all'Istituto Y. in Italia per sottoporsi a una quadrantectomia con radioterapia intraoperatoria localizzata, intervento non effettuabile in Svizzera ma che avrebbe permesso la conservazione del seno. Helsana ha respinto la domanda di assunzione dei costi relativi a questo trattamento all'estero, ritenendo che la cura adeguata potesse essere dispensata anche in Svizzera.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurata, ritenendo che l'intervento alternativo di mastectomia, considerato come trattamento standard, avrebbe potuto essere effettuato in Svizzera senza comportare rischi importanti e considerevolmente più elevati rispetto a quelli dell'intervento in Italia.
[L.] ha presentato ricorso al Tribunale federale, chiedendo il rimborso delle spese per il trattamento effettuato in Italia.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando la decisione dei giudici cantonali.
Secondo la giurisprudenza, un'eccezione al principio della territorialità è possibile solo se non esiste alcuna possibilità di cura della malattia in Svizzera oppure se è stabilito, in un caso particolare, che una misura terapeutica in Svizzera comporta per il paziente dei rischi importanti e considerevolmente più elevati rispetto a un'alternativa di cura all'estero. Nel caso di specie, i giudici cantonali hanno accertato, sulla base di una perizia dettagliata, che un trattamento…