Art. 34 LAMal
Entità
1 Per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori non possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni ai sensi degli articoli 25–33.
2 Il Consiglio federale può prevedere che l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma:
- a. i costi delle prestazioni di cui agli articoli 25 cpv. 2 e 29 fornite all’estero per motivi d’ordine medico o nell’ambito della cooperazione transfrontaliera ad assicurati residenti in Svizzera;
- b. i costi del parto effettuato all’estero non per motivi d’ordine medico.
3 Può limitare l’assunzione dei costi di cui al cpv. 2.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 19bis cpv. 5 e art. 23 LAMI: Scelta del fornitore di prestazioni e assunzione dei costi59 citazioni
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2Art. 36 cpv. 1 OAMal. - Lite avente come oggetto l'assunzione di cure prestate all'estero, senza che sia data l'ipotesi di un caso d'urgenza, nella misura in cui le medesime non possono essere prodigate in Svizzera. - I…58 citazioni
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3Art. 36 cpv. 1 OAMal: Assicurazione malattia, prestazione obbligatoria, trattamento all'estero55 citazioni
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4Trattamento all'estero35 citazioni
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5Rimunerazione di medicamenti nel singolo caso; preparazione magistrale32 citazioni
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6Art. 33 LAMal in relazione con l'art. 33 lett. a e c OAMal come pure art. 1 OPre in relazione con l'allegato 1 OPre30 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione sanitaria18 citazioni
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17 citazioni27/06/2011 · 17 citazioni de
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Assicurazione sanitaria12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.