Fatti

Il sig. A., nato nel 1934, soffre dal 2008 di una grave malattia oculare (reazione di Stevens-Johnson o sindrome di Lyell) che ha causato gravi danni alla superficie oculare e cecità all'occhio sinistro. Per stabilizzare la situazione dell'occhio destro, il medico curante ha prescritto al sig. A. colliri a siero autologo. La cassa malati Atupri ha rifiutato il rimborso di questi colliri in quanto non elencati nell'Elenco delle Specialità (ES). Tuttavia, il tribunale cantonale ha obbligato Atupri a sostenere i costi. Atupri e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) hanno impugnato la decisione cantonale presso il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale respinge i ricorsi e conferma che, nel caso in questione, i colliri a siero autologo devono essere a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. È decisivo il fatto che i colliri a siero autologo siano classificati come preparazioni magistrali, che, pur non essendo elencate nell'ES, sono comunque considerati medicinali pronti all'uso ai sensi dell'art. 71b cpv. 1 dell'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione malattie (OAMal). Sebbene le…