Art. 71a OAMal

Assunzione dei costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità il cui impiego non rientra nell’informazione professionale approvata o nella limitazione

1 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità per un impiego che non rientra nell’informazione professionale approvata da Swissmedic o nella limitazione stabilita nell’elenco delle specialità secondo l’articolo 73, se:
  1. a. l’impiego del medicamento costituisce un presupposto indispensabile per l’esecuzione di un’altra prestazione assunta dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e tale prestazione è chiaramente predominante;
  2. b. l’impiego del medicamento promette un elevato beneficio terapeutico contro una malattia che può avere esito letale per l’assicurato o provocare danni gravi e cronici alla sua salute e, a causa della mancanza di alternative terapeutiche, un altro trattamento omologato efficace non è disponibile; oppure c. l’impiego del medicamento serve da misura di prevenzione secondo l’articolo 33 lett. d nell’ambito di una profilassi post-esposizione e un’eventuale apparizione della malattia può avere esito letale per l’assicurato o provocare danni gravi e cronici alla sua salute.
2 Il DFI stabilisce le categorie per la valutazione del beneficio terapeutico di cui al cpv. 1 lett. b.
3 L’assicuratore stabilisce l’importo della rimunerazione d’intesa con il titolare dell’omologazione a partire dal prezzo di fabbrica per la consegna. Deve garantire che:
  1. a. nei casi di cui al cpv. 1 lettere a e c, sia applicato uno sconto di prezzo sul corrispondente prezzo di fabbrica per la consegna iscritto nell’elenco delle specialità; il DFI stabilisce lo sconto di prezzo; tale sconto ammonta al massimo al 30 per cento;
  2. b. nei casi di cui al cpv. 1 lett. b, i costi assunti siano proporzionati al beneficio terapeutico; il DFI stabilisce uno sconto di prezzo sul corrispondente prezzo di fabbrica per la consegna iscritto nell’elenco delle specialità in funzione delle categorie per la valutazione del beneficio terapeutico; tale sconto ammonta al massimo al 50 per cento.
4 L’assicuratore può applicare uno sconto di prezzo superiore agli sconti di prezzo massimi secondo il cpv. 3, se:
  1. a. il prezzo di fabbrica per la consegna deve essere ridotto al livello medio di prezzo del generico o del medicamento biosimilare; oppure b. sono stati fissati condizioni e oneri riguardanti l’importo della rimunerazione.
5 In caso di costi terapeutici annuali o giornalieri molto bassi, l’assicuratore può prescindere da sconti di prezzo. Il DFI stabilisce quando i costi terapeutici annuali o giornalieri sono da considerarsi molti bassi.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assunzione dei costi di un medicamento che figura senza limitazione nell'elenco delle specialità e che è fornito a un dosaggio maggiore rispetto a quello autorizzato da Swissmedic (Off-Label-Use)
    · 07/06/2016 · 49 citazioni Riassunto
  2. 2
    Farmaco orfano (Soliris in caso di emoglobinuria parossistica notturna); presa a carico dei costi fuori dall'elenco delle specialità
    · 19/06/2013 · 44 citazioni Riassunto
  3. 3
    Rimunerazione di medicamenti nel singolo caso; preparazione magistrale
    · 07/08/2018 · 39 citazioni Riassunto
  4. 4
    Assunzione dei costi di una terapia combinata che non figura nell'elenco delle specialità (ES)
    · 02/06/2020 · 25 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione malattia (Elenco delle specialità)
    · 25/04/2012 · 17 citazioni de
  • Assicurazione sanitaria
    · 23/03/2012 · 11 citazioni de
  • Assicurazione malattia (cure mediche)
    · 16/08/2022 · 8 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.