Art. 71a OAMal
Assunzione dei costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità il cui impiego non rientra nell’informazione professionale approvata o nella limitazione
1 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità per un impiego che non rientra nell’informazione professionale approvata da Swissmedic o nella limitazione stabilita nell’elenco delle specialità secondo l’articolo 73, se:
- a. l’impiego del medicamento costituisce un presupposto indispensabile per l’esecuzione di un’altra prestazione assunta dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e tale prestazione è chiaramente predominante;
- b. l’impiego del medicamento promette un elevato beneficio terapeutico contro una malattia che può avere esito letale per l’assicurato o provocare danni gravi e cronici alla sua salute e, a causa della mancanza di alternative terapeutiche, un altro trattamento omologato efficace non è disponibile; oppure c. l’impiego del medicamento serve da misura di prevenzione secondo l’articolo 33 lett. d nell’ambito di una profilassi post-esposizione e un’eventuale apparizione della malattia può avere esito letale per l’assicurato o provocare danni gravi e cronici alla sua salute.
2 Il DFI stabilisce le categorie per la valutazione del beneficio terapeutico di cui al cpv. 1 lett. b.
3 L’assicuratore stabilisce l’importo della rimunerazione d’intesa con il titolare dell’omologazione a partire dal prezzo di fabbrica per la consegna. Deve garantire che:
- a. nei casi di cui al cpv. 1 lettere a e c, sia applicato uno sconto di prezzo sul corrispondente prezzo di fabbrica per la consegna iscritto nell’elenco delle specialità; il DFI stabilisce lo sconto di prezzo; tale sconto ammonta al massimo al 30 per cento;
- b. nei casi di cui al cpv. 1 lett. b, i costi assunti siano proporzionati al beneficio terapeutico; il DFI stabilisce uno sconto di prezzo sul corrispondente prezzo di fabbrica per la consegna iscritto nell’elenco delle specialità in funzione delle categorie per la valutazione del beneficio terapeutico; tale sconto ammonta al massimo al 50 per cento.
4 L’assicuratore può applicare uno sconto di prezzo superiore agli sconti di prezzo massimi secondo il cpv. 3, se:
- a. il prezzo di fabbrica per la consegna deve essere ridotto al livello medio di prezzo del generico o del medicamento biosimilare; oppure b. sono stati fissati condizioni e oneri riguardanti l’importo della rimunerazione.
5 In caso di costi terapeutici annuali o giornalieri molto bassi, l’assicuratore può prescindere da sconti di prezzo. Il DFI stabilisce quando i costi terapeutici annuali o giornalieri sono da considerarsi molti bassi.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assunzione dei costi di un medicamento che figura senza limitazione nell'elenco delle specialità e che è fornito a un dosaggio maggiore rispetto a quello autorizzato da Swissmedic (Off-Label-Use)49 citazioni
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2Farmaco orfano (Soliris in caso di emoglobinuria parossistica notturna); presa a carico dei costi fuori dall'elenco delle specialità44 citazioni
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3Rimunerazione di medicamenti nel singolo caso; preparazione magistrale39 citazioni
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4Assunzione dei costi di una terapia combinata che non figura nell'elenco delle specialità (ES)25 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione malattia (Elenco delle specialità)17 citazioni
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Assicurazione sanitaria11 citazioni
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Assicurazione malattia (cure mediche)8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.