Fatti

Il signor A., nato nel 1977, è assicurato obbligatoriamente per le cure mediche presso la cassa malati Atupri. Con decisione del 30 dicembre 2013, Atupri ha accettato di coprire i costi del farmaco Sumatriptan-Mepha per il trattamento dell'emicrania a grappolo dell'assicurato, entro il dosaggio massimo autorizzato (12 mg al giorno). I costi del farmaco Relpax e di eventuali altri triptani non sarebbero invece rimborsati contemporaneamente all'uso di Sumatriptan-Mepha.

A seguito del ricorso dell'assicurato, che ha fatto riferimento a relazioni del medico curante e di altri specialisti, l'assicuratore malattie ha richiesto, tra l'altro, una perizia della Medizinische Abklärungsstelle (MEDAS) Ostschweiz e una relazione di uno specialista in neurologia. Sulla base di ciò, Atupri ha respinto il ricorso e ha rifiutato sia il rimborso dei costi dei farmaci Sumatriptan-Mepha e Relpax al di fuori dell'autorizzazione di Swissmedic, sia l'estensione della copertura dei costi ad eventuali altri triptani.

Il ricorso presentato contro questa decisione è stato parzialmente accolto dal Tribunale cantonale di Sciaffusa. Esso ha obbligato Atupri a coprire retroattivamente e in futuro i costi di un uso illimitato del farmaco Sumatriptan-Mepha (soluzione iniettabile) secondo la prescrizione del medico curante, finché non sia disponibile un trattamento alternativo adeguato.

Atupri presenta ricorso in materia di diritto pubblico e chiede l'annullamento della decisione di prima istanza.

Legge

L'assicurazione malattia sociale concede prestazioni, tra l'altro, in caso di malattia. Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie, gli assicuratori non possono coprire altri costi oltre a quelli per le prestazioni di cui agli articoli 25-33 della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Ciò include anche i costi per i farmaci prescritti dai medici che figurano nell'elenco delle specialità (ES).

Oltre all'efficacia, all'adeguatezza e all'economicità del trattamento, il presupposto per il rimborso dei costi in casi specifici è che l'uso del farmaco avvenga nell'ambito delle indicazioni mediche e dei dosaggi approvati dall'autorità sui medicamenti (Swissmedic) e in conformità con le limitazioni di cui all'articolo 73 dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal).

In via eccezionale, i costi di farmaci non inclusi…