Fatti

[S.] è affiliata alla cassa malati Assura. A seguito di una diagnosi di sarcoma, il suo medico l'ha indirizzata all'Istituto X. a Milano per un intervento chirurgico. Assura ha rifiutato di rimborsare le spese di questo trattamento effettuato all'estero, con la motivazione che non si trattava di cure prestate in urgenza e che non esistevano disposizioni che determinassero i trattamenti forniti all'estero che gli assicuratori dovevano prendere in carico.

[S.] ha fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale amministrativo del Cantone di Neuchâtel, che ha accolto il ricorso. Assura ha quindi interposto un ricorso di diritto amministrativo contro questa sentenza.

Legge

Secondo il Tribunale federale, l'art. 34 cpv. 2 LAMal conferisce al Consiglio federale la semplice facoltà, e non l'obbligo, di decidere sulla copertura dei costi dei trattamenti effettuati all'estero. Il testo di legge, i lavori preparatori e il sistema dell'assicurazione malattia non permettono di dedurre un diritto soggettivo alla prestazione.

Tuttavia, il Tribunale…