Fatti
Il caso riguarda il licenziamento immediato di un giocatore di pallacanestro da parte della società sportiva B. Il giocatore, G, aveva stipulato un contratto di lavoro con B dal 1° agosto 1989 al 1° maggio 1990. Il contratto prevedeva obblighi per il giocatore, come partecipare agli allenamenti e non rilasciare dichiarazioni dannose per l'immagine della società. B si riservava il diritto di comminare multe e, in casi gravi, di sospendere il pagamento dello stipendio.
Nel corso del rapporto di lavoro, B ha inflitto al giocatore due multe di 1.500 franchi ciascuna per il rifiuto di seguire gli allenamenti, un comportamento sconveniente e il rilascio di un'intervista lesiva per l'immagine della società. Inoltre, B ha licenziato il giocatore in tronco il 13 aprile 1990 per aver indossato la maglia di un'altra squadra durante una partita, e gli ha imposto una nuova multa di 3.000 franchi.
Il giocatore ha contestato i fatti addebitatigli e chiesto lo stipendio fino alla fine del contratto e la restituzione degli importi dedotti a titolo di sanzione.
Legge
La Corte cantonale ha respinto l'appello principale di B e accolto parzialmente quello adesivo di G. B è stato condannato a versare a G l'importo di 11.333,40 franchi, corrispondente a due mensilità di stipendio e alla restituzione delle deduzioni per le due multe.
La Corte federale ha ritenuto che non sussistesse alcun motivo valido per il licenziamento immediato,…