Fatti
Il 7 marzo 1999 il ricorrente X., un medico, ha superato con il suo veicolo privato il limite di velocità consentito di 50 km/h in area urbana a Gunten di 21 km/h. Di conseguenza, il Dipartimento degli Interni del Cantone di Soletta ha revocato la patente di guida a X. per la durata di un mese il 15 luglio 1999. Il ricorso presentato da X. contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta l'8 novembre 1999.
X. ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo e il rinvio del caso per un nuovo giudizio.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che in caso di superamento del limite di velocità generale in area urbana di 50 km/h tra 21 e 24 km/h, si deve presumere almeno un caso di gravità media. Tuttavia, l'autorità deve in ogni caso esaminare e ponderare l'entità del pericolo e della colpa per decidere se si tratti di un caso grave e quale durata della revoca sia appropriata.
Nel caso in questione, il ricorrente ha superato il limite di velocità di 21 km/h. Poiché ciò è avvenuto di norma intenzionalmente o quantomeno per grave negligenza, la sua colpa non è lieve. Non sussistono circostanze particolari che potrebbero giustificare la rinuncia alla revoca della…