Fatti
L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha ricevuto due richieste di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale dalla Direzione generale delle finanze pubbliche francese. Queste richieste riguardavano informazioni sui conti bancari e sulla situazione fiscale di A. in Svizzera. Nell'ambito di queste richieste, l'Amministrazione federale ha ottenuto informazioni dalla Banca D. e dall'amministrazione fiscale di Ginevra, in particolare sul fatto che A. aveva un diritto di firma su tre relazioni bancarie appartenenti alle società B. e C. L'Amministrazione federale ha deciso di concedere l'assistenza amministrativa richiesta e di trasmettere alcune informazioni alle autorità francesi, in particolare gli estratti conto relativi alle tre relazioni bancarie di cui B. e C. erano titolari. Questa decisione è stata notificata a A. in Svizzera, mentre la notifica alle società B. e C. è stata effettuata mediante pubblicazione nella Gazzetta federale. A. ha fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale amministrativo federale, che ha constatato la nullità parziale della decisione a causa di un difetto di notifica alle società B. e C. Il Tribunale ha rinviato la causa all'Amministrazione federale affinché notifichi correttamente l'esistenza della procedura di assistenza amministrativa a queste due società e conceda loro un termine per prendere posizione. L'Amministrazione federale ha fatto ricorso contro questa sentenza del Tribunale amministrativo federale presso il Tribunale federale.Legge
3. La controversia verte essenzialmente sulle esigenze in materia di notifica che l'Amministrazione federale deve rispettare per informare le persone interessate o abilitate a ricorrere che risiedono all'estero dell'esistenza di una procedura di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. 4. L'art. 14 della Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF) disciplina specificamente l'informazione delle persone interessate e delle persone abilitate a ricorrere. Quando una persona abilitata a ricorrere è domiciliata all'estero, l'Amministrazione federale deve invitare il detentore delle informazioni (qui la Banca) a far designare da questa persona un rappresentante in Svizzera autorizzato a ricevere le notifiche (art. 14 cpv. 3 LAAF). 5. Il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto che l'Amministrazione federale non avesse agito in modo da consentire alle due società B. e C. di prendere posizione sulla procedura prima dell'emanazione della decisione del 26 aprile 2016, in violazione del loro diritto di essere sentite. 6.…