Art. 14 LAAF
Informazione delle persone legittimate a ricorrere
1 L’AFC informa la persona interessata in merito agli elementi essenziali della domanda.
2 L’AFC informa in merito al procedimento di assistenza amministrativa le altre persone che, in base agli atti, deve presumere legittimate a ricorrere secondo l’articolo 19 cpv. 2.
3 Se una persona ai sensi del cpv. 1 o 2 (persona legittimata a ricorrere) risiede all’estero, l’AFC chiede al detentore delle informazioni di invitare tale persona a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. Essa stabilisce un termine per la designazione del rappresentante autorizzato.
4 L’AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all’estero se:
- a. è consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato; o b. l’autorità richiedente acconsente esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.
5 Se una persona legittimata a ricorrere non è raggiungibile, l’AFC la informa della domanda per il tramite dell’autorità richiedente o mediante pubblicazione nel Foglio federale. Essa la invita a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni. Il termine per la designazione del rappresentante autorizzato è di dieci giorni.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cap45 citazioni
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2Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; notificazione alle persone interessate e alle persone legittimate a ricorrere residenti all'estero; pubblicazione nel Foglio federale14 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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49 citazioni
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29 citazioni
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26 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.