Fatti
B.A., ex dipendente della Confederazione, è deceduto nel 2011. La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (di seguito: Publica) aveva già erogato a B.A. una rendita di vecchiaia di CHF 5'424.45 per il mese di marzo 2011, dopo aver appreso del decesso. Publica ha quindi richiesto il rimborso di tale importo ad A.A., figlio ed erede del defunto. Dopo diversi pagamenti parziali e solleciti, Publica ha avviato un'esecuzione forzata per un credito di CHF 1'235.- oltre interessi del 5% dal 4 settembre 2013. Contro il precetto esecutivo, A.A. ha fatto opposizione.
Publica ha presentato una causa presso il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Basilea Città, chiedendo che A.A. fosse condannato al pagamento di CHF 635.- oltre interessi dal 4 settembre 2013 e che l'opposizione nell'esecuzione fosse respinta. Il tribunale cantonale ha respinto la causa.
Publica ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il termine relativo di un anno e il termine quinquennale per far valere il diritto di ripetizione ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LPP devono essere intesi come termini di prescrizione in senso obbligatorio.
La giurisdizione inferiore aveva considerato il termine relativo di un anno come termine di decadenza, poiché si era orientata alla genesi di questa disposizione, che risale all'art. 47 cpv. 2 LAVS. Tuttavia, il Tribunale federale ha ritenuto che vi siano motivi per cui il legislatore, nel recepire questa normativa nell'ambito della previdenza…