Fatti

A., nato nel 1959, era stato assunto come aiuto cuoco presso la B. AG dal 1° novembre 2000 ed era assicurato in tale veste presso le Assicurazioni Sympany SA (Sympany) in modo obbligatorio contro le conseguenze di infortuni e malattie professionali. Il 6 ottobre 2009 ha subito una reazione anafilattica dopo aver consumato riso con noci. La Suva ha emesso il 24 maggio 2012 con effetto immediato una decisione di inidoneità per i lavori con esposizione a polvere di farina di cereali e polvere di noci. A. ha percepito un'indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2012 al 2 ottobre 2013. Il 20 agosto 2013 A. ha chiesto alla Suva il pagamento di un'indennità di transizione, a seguito della quale la Suva lo ha rinviato alla Sympany. La Sympany ha respinto la richiesta sostenendo che era stata presentata troppo tardi.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che la Sympany, in qualità di assicuratore contro gli infortuni dell'ultimo datore di lavoro del ricorrente, è competente per un'eventuale indennità di transizione dovuta ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 OAINF. Infatti, la decisione di inidoneità della Suva del 24 maggio 2012 era connessa all'ultima attività dell'assicurato come aiuto cuoco presso la B. AG. Il presupposto per l'indennità di transizione è quindi sempre il lavoro concretamente svolto, che ha portato all'emissione della…