Art. 84 LAINF
Competenze degli organi esecutivi
1 Gli organi esecutivi, dopo aver sentito il datore di lavoro e gli assicurati direttamente interessati, possono ordinare determinate misure per prevenire infortuni e malattie professionali. Il datore di lavoro deve lasciar loro libero accesso a tutti i locali e posti di lavoro dell’azienda e consentir loro verifiche in loco e prelievi di campioni.
2 Gli organi esecutivi possono escludere gli assicurati particolarmente esposti ad infortuni professionali o malattie professionali da lavori che li mettano in pericolo. Il Consiglio federale definisce il risarcimento agli assicurati i quali, per l’esclusione dalla precedente attività, subiscono un notevole pregiudizio quanto alle possibilità di promozione e non hanno diritto ad altre prestazioni assicurative.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritti del lavoratore; sovraindennizzo22 citazioni
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2Art. 84 cpv. 2 seconda frase LAINF, art. 86 cpv. 1 lett. a, art. 87 cpv. 1 e 2 OPI: relazione fra indennità per cambiamento d'occupazione e rendita d'invalidità18 citazioni
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3Indennità per cambiamento di professione12 citazioni
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4Art. 86 cpv. 1 lett. b OPI: Assegno di transizione11 citazioni
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5Indennità per cambiamento di occupazione6 citazioni
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6Art. 13 della Convenzione 8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali. - Gli assegni di transizione, quali provvedimenti intesi all…6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione contro gli infortuni13 citazioni
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5 citazioni01/05/2012 · 5 citazioni de
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Assicurazione contro gli infortuni5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.