Fatti

[F.] ha lavorato come posatore di rivestimenti industriali per l'azienda X SA, assicurata presso la Cassa nazionale svizzera contro gli infortuni (SUVA). Nel gennaio 1995, ha dovuto interrompere la sua attività a causa di un edema al viso, agli occhi e alle orecchie, diagnosticato come una malattia professionale. La SUVA si è fatta carico del caso e ha versato un'indennità giornaliera. Successivamente, ha dichiarato [F.] inidoneo a qualsiasi lavoro con esposizione a resine epossidiche e gli ha concesso un'indennità per cambio di occupazione.

Nel 1998, la SUVA ha riconsiderato la sua posizione e ha rifiutato di concedere l'indennità per cambio di occupazione, con la motivazione che [F.] non aveva lavorato a contatto con le resine epossidiche per la durata minima di 300 giorni richiesta dalla normativa. [F.] ha contestato questa decisione davanti al Tribunale amministrativo del Cantone di Ginevra, che ha respinto il suo ricorso.

Legge

Il Tribunale federale esamina la legittimità dell'art. 86 cpv. 1 lett. b dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPAI), che prevede che un lavoratore escluso da un lavoro pericoloso abbia diritto a un'indennità per cambio di occupazione se ha svolto tale attività per almeno 300 giorni nei due anni precedenti.

Il Tribunale ritiene che questa disposizione non ecceda il quadro della delega legislativa prevista dall'art. 84 cpv. 2 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Infatti,…