Fatti
Il caso riguarda I., cittadino macedone titolare di permesso di dimora "B" svizzero, che lavorava come muratore in Svizzera ed era assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). Nel 1994 I. si è annunciato all'INSAI per un eczema da cemento, a seguito del quale è stato dichiarato inidoneo a svolgere lavori a contatto con cemento, cromo, cobalto, nichel e gomma. Dopo aver ricevuto indennità giornaliere di transizione, I. ha lasciato definitivamente la Svizzera nel 1995 per fare ritorno in Macedonia. L'INSAI ha successivamente rifiutato di erogare a I. l'assegno di transizione previsto dall'art. 86 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), in quanto I. non risiedeva più in Svizzera.Legge
La Corte ha innanzitutto esaminato se il diritto alle indennità per cambio di occupazione potesse essere riconosciuto in base alla Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la Jugoslavia del 1962, ancora applicabile nei confronti dei cittadini dell'ex Jugoslavia. Tuttavia, la Corte ha concluso che tale Convenzione si riferisce solo alle prestazioni assicurative in senso stretto e non alle misure di prevenzione come l'assegno di transizione previsto dall'art. 86 OPI.
In base al solo diritto interno svizzero, la…