Fatti

X. è proprietario del fondo n. 807 del registro fondiario di Weinfelden, sito in Kappelerweg. Nel 1992 ha acquistato il fondo adiacente n. 873, di 2'659 m2, con un chalet del 1946 e una piccola baracca. Nel piano di zona del 1984 l'intero fondo era classificato come zona residenziale per case unifamiliari in pendenza, W2EH.

Nel 1996 il Consiglio comunale di Weinfelden ha deciso una revisione parziale del piano di zona. Il piano revisionato prevedeva di assegnare la parte nord-orientale del fondo n. 873 alla zona di riserva e di mantenere la parte rimanente di 875 m2 nella zona W2EH. X. ha presentato senza successo un'opposizione.

X. ha presentato un reclamo per espropriazione materiale alla Commissione per le espropriazioni, chiedendo un indennizzo al Comune di Weinfelden. La Commissione per le espropriazioni ha respinto il reclamo. Contro questa decisione, X. si è rivolto al Tribunale amministrativo, che ha respinto anche il ricorso.

Con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, X. chiede la conferma dell'esistenza di un'espropriazione materiale e il rinvio del caso per la fissazione dell'indennizzo.

Legge

Il Tribunale federale ritiene indiscussa l'esclusione dalla zona edificabile. Constata che il Comune non ha ottemperato al suo obbligo di urbanizzazione, pur avendo assegnato il fondo nel 1984 a una zona edificabile conforme al diritto federale. Questo comportamento viola il principio della buona fede.

Poiché il Comune ha trascurato per anni…