Fatti
Il ricorrente, avvocato A., aveva presentato denuncia contro l'avvocato E. per "doppia rappresentanza" non ammessa presso la Commissione di vigilanza sugli avvocati del Cantone di Zurigo il 14 dicembre 2001. La Commissione di vigilanza aprì un procedimento disciplinare e stabilì con decisione del 7 novembre 2002 che non sussisteva alcun illecito disciplinare e archiviò il procedimento contro E. Inoltre, impose al ricorrente le spese processuali di 1'774 franchi e lo obbligò a pagare a E. un indennizzo di parte di 1'500 franchi.
Il ricorrente presentò ricorso di diritto costituzionale contro la decisione della Commissione di vigilanza e lamentò la violazione del divieto di arbitrio (art. 9 Cost.) e del diritto di essere ascoltato (art. 29 cpv. 2 Cost.). La questione se il ricorrente sia legittimato a presentare ricorso di diritto costituzionale fu risolta positivamente dal Tribunale federale, nella misura in cui si tratta della condanna alle spese.
Legge
Il Tribunale federale esaminò innanzitutto se il ricorrente sia legittimato a presentare ricorso di diritto costituzionale. Stabilì che la vigilanza disciplinare sugli avvocati serve interessi pubblici e non privati e che, pertanto, il ricorrente non è legittimato a chiedere la disciplina dell'avvocato.
Il Tribunale esaminò quindi se il ricorrente sia legittimato a contestare la condanna alle spese. Stabilì che il ricorrente è legittimato a farlo, poiché la condanna alle spese incide sui suoi interessi giuridicamente protetti.
Il Tribunale esaminò quindi se la condanna alle spese sia incostituzionale. Stabilì che il ricorrente non ha dimostrato in che modo la decisione…