Fatti
Il ricorrente S. è alle dipendenze dell'Amministrazione federale. Per suo figlio, nato nel 1989, che ha conseguito la maturità il 19 giugno 2009 e successivamente ha frequentato la scuola reclute, ha percepito un assegno di formazione fino ad agosto 2009 incluso. Il 24 ottobre 2009 ha richiesto assegni di formazione per suo figlio, che dal 8 marzo 2010 al 31 marzo 2011 ha svolto uno stage, per poi iniziare l'apprendistato come addetto alla cura degli animali.
Con decisione del 12 novembre 2010, la Cassa federale di compensazione (CFC) ha accordato a S. un assegno di formazione per suo figlio a partire dal 1° marzo 2010, ma ha negato il diritto per il periodo dal 1° settembre 2009 al 28 febbraio 2010. Tale decisione è stata confermata con decisione di opposizione del 4 gennaio 2011.
Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto il ricorso presentato. S. ha quindi interposto ricorso di diritto pubblico chiedendo che gli venga corrisposto l'assegno di formazione per suo figlio per il periodo dal 1° settembre 2009 al 28 febbraio 2010.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha rilevato che, di regola, il conseguimento della maturità non conclude la formazione, ma rappresenta il primo passo verso gli studi universitari. Qualora, dopo la maturità, non si intraprenda un percorso universitario ma un apprendistato professionale, la maturità può essere considerata il primo passo di una formazione continua solo se, nell'ambito della successiva formazione, essa abbia una certa rilevanza, ad esempio in termini di riduzione della durata della formazione o come requisito alternativo di ammissione.
Nel caso di specie, l'apprendistato del figlio del ricorrente non si differenziava sostanzialmente da un normale…