Art. 25 LAVS

Rendita per orfani

1 Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.
2 I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano.
3 Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi.
4 Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l’orfano compie i 18 anni o muore.
5 Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rendita completiva per figli maggiorenni
    · 07/03/2013 · 66 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto all'assegno di formazione
    · 12/06/2014 · 60 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto all'assegno di formazione
    · 10/04/2013 · 60 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 20/08/1982 · 58 citazioni Riassunto
  5. 5
    Rendite completive per figli maggiorenni
    · 16/07/2014 · 43 citazioni
  6. 6
    · 16/07/2012 · 38 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.