Art. 25 LAVS
Rendita per orfani
1 Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.
2 I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano.
3 Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi.
4 Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l’orfano compie i 18 anni o muore.
5 Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rendita completiva per figli maggiorenni66 citazioni
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2Diritto all'assegno di formazione60 citazioni
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3Diritto all'assegno di formazione60 citazioni
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458 citazioni
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5Rendite completive per figli maggiorenni43 citazioni
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638 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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45 citazioni01/04/2008 · 45 citazioni de
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Assicurazione invalidità19 citazioni
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19 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.