Fatti
[B.], nato nel 1992, ha svolto un tirocinio come disegnatore edile presso la C. AG, ma non ha superato l'esame finale di tirocinio nell'estate del 2012. Dal 24 settembre 2012, è stato assunto come praticante disegnatore edile con un impiego all'80% presso lo studio di architettura [D.], con un contratto che prevedeva che [B.] avrebbe ripetuto l'esame finale di tirocinio come disegnatore edile l'anno successivo e avrebbe frequentato la scuola professionale come ripetente in quel periodo. La Cassa di compensazione familiare dei datori di lavoro di Basilea aveva inizialmente negato il diritto del padre, A., alle indennità di formazione per suo figlio a partire dal 1° agosto 2012.Legge
Il Tribunale federale ha deciso che il tirocinio di disegnatore edile iniziato il 24 settembre 2012 deve essere considerato come formazione e quindi dà diritto al convenuto a un'indennità di formazione. Sebbene un rapporto di tirocinio sia in linea di principio terminato alla scadenza del periodo concordato, può essere considerato un obiettivo coerente e sensato, in vista di future possibilità professionali e di formazione continua, concludere con successo la formazione conseguita ottenendo il certificato di capacità. A tal fine è necessario ripetere l'esame, per il quale un impiego pratico approfondito in un'azienda del settore, con un nuovo insegnamento scolastico, non solo è appropriato ma di fatto necessario per raggiungere l'obiettivo.
Il Tribunale federale ha constatato che il contratto di assunzione con lo studio di architettura [D.], intitolato "tirocinio", si orienta sia nella ripartizione tra lavoro pratico e…