Fatti
In questo caso, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico presentato dall'avvocato V. contro una sentenza del Tribunale cantonale del Cantone di Friburgo che aveva respinto la sua richiesta di indennizzo per la difesa degli interessi del suo cliente d'ufficio in un procedimento penale.
L'imputato P. era stato condannato in primo grado e la Corte d'appello penale del Tribunale cantonale aveva parzialmente accolto il ricorso in appello. L'avvocato V. aveva quindi trasmesso al Tribunale cantonale il suo conto spese per i due gradi cantonali al fine di determinare il suo onorario di avvocato d'ufficio. Il Tribunale cantonale aveva ritenuto che, quando l'imputato non è indigente, la legge sull'assistenza giudiziaria non si applica alla remunerazione del difensore necessario e che le pretese pecuniarie di quest'ultimo nei confronti del suo cliente rientrano nel diritto privato.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che la distinzione operata dal Tribunale cantonale tra la difesa necessaria, disciplinata dal diritto pubblico, e la remunerazione del difensore d'ufficio, soggetta al diritto privato, fosse puramente artificiale e priva di qualsiasi motivo oggettivo. Ha giudicato tale interpretazione arbitraria.
Infatti, la difesa necessaria costituisce un incarico conferito dallo Stato a un avvocato a favore di un…