Fatti

L'uomo d'affari [A.] è stato sottoposto a curatela ai sensi dell'art. 395 cpv. 1 e 2 CC dal 10 agosto 1972. Ciò si basava su una perizia psichiatrica e su un rapporto supplementare, redatti in relazione al processo di divorzio dei coniugi A. Il 29 gennaio 1975, [A.] ha presentato una richiesta di revoca del provvedimento di tutela, respinta tuttavia dal Consiglio distrettuale il 12 febbraio 1976. La Direzione cantonale della giustizia ha confermato questa decisione con decreto del 22 novembre 1976.

Contro questo decreto, [A.] ha presentato sia un ricorso che un reclamo di diritto pubblico. Quest'ultimo è stato respinto il 28 febbraio 1977, nella misura in cui vi si era potuto entrare.

Legge

Il Tribunale federale afferma che ogni provvedimento di tutela deve essere revocato non appena viene meno il motivo della sua adozione. Se era stato istituito a causa di una malattia mentale o di debolezza mentale, deve essere accertato mediante una perizia psichiatrica che il motivo non sussiste più.

Nel caso in esame, l'istituzione della curatela si basava su un difetto fisico diagnosticato dai medici specialisti (parziale distruzione della sostanza cerebrale), che gli esperti avevano equiparato praticamente a una malattia mentale nelle sue conseguenze. Il Consiglio distrettuale ha ordinato una curatela combinata, in quanto riteneva che non sussistesse un bisogno di protezione così ampio come quello richiesto dalla tutela.

Nella valutazione della richiesta di revoca, la Direzione della giustizia si è basata su una perizia e su un rapporto supplementare della Clinica psichiatrica, che hanno constatato che [A.] continua a soffrire delle conseguenze di una malattia vascolare cerebrale, ma che si è verificata una stabilizzazione del suo stato psichico. Tuttavia, l'esperto ritiene necessario continuare a tenere [A.] lontano dall'influenza sulle sorti della società C. AG, in quanto, data la sua capacità critica e di giudizio…