Art. 433 CC
Piano terapeutico
1 Se una persona è ricoverata in un istituto per il trattamento di una turba psichica, il medico curante allestisce per scritto un piano terapeutico in collaborazione con lei e se del caso con la persona di fiducia.
2 Il medico informa l’interessato e la persona di fiducia su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici prospettati, in particolare sui motivi, l’obiettivo, il genere, le modalità, i rischi e gli effetti secondari dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi.
3 Il piano terapeutico è sottoposto per consenso all’interessato. Se l’interessato è incapace di discernimento, vanno considerate le sue eventuali direttive di paziente.
4 Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricovero a scopo di assistenza per il trattamento di una turba psichica (art. 426 cpv. 1 CC); ordine del trattamento in assenza di consenso (art. 434 cpv. 1 CC); concetto di ordine24 citazioni
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2DTF 77_II_73 citazioni15/02/1951 · 3 citazioni
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3Legittimazione a ricorrere all'autorità tutoria2 citazioni
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4Fine della tutela (art. 431 sgg2 citazioni
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5DTF 68_I_882 citazioni01/01/1942 · 2 citazioni
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6Procedura d'interdizione. 1. Un coniuge non puó opporsi in proprio nome all'interdizione dell'altro coniuge e non è di massima autorizzato a rappresentarlo nella procedura davanti al Tribunale federale (art. 29 cpv. 2 O…1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni17/12/2021 · 9 citazioni de
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Zwangsmedikation (fürsorgerische Unterbringung)4 citazioni
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2019.592 citazioniWBE.2019.59· 19/02/2019 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.