Fatti
A. è stata ricoverata in via cautelativa presso la clinica B. il 10 gennaio 2017 a causa di una nota schizofrenia paranoide e di un pericolo per sé e per gli altri. Il 11 gennaio 2017, A. ha rifiutato il trattamento con 400 mg di Solian, a seguito del quale è stata somministrata una medicazione forzata.
Il 12 gennaio 2017, il primario dott. D. ha disposto il trattamento di A. senza il suo consenso a partire dall'11 gennaio 2017 per una durata indeterminata. Questa ordinanza è stata notificata all'assistente legale di A. il 13 gennaio 2017.
A. ha quindi presentato una richiesta al Tribunale distrettuale di Meilen per l'annullamento del trattamento forzato, che tuttavia è stata respinta. Contro questa decisione, A. ha presentato reclamo al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, che tuttavia non è entrato nel merito.
Infine, A. ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la decisione del Tribunale superiore.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'ordinanza del primario del 12 gennaio 2017 costituisce un'ordinanza di trattamento senza consenso ai sensi dell'art. 434 cpv. 1 CC e pertanto è impugnabile.
Il Tribunale federale motiva come segue
- Il piano di trattamento del 10 gennaio 2017 prevedeva un trattamento farmacologico di A. con Solian 400 mg.
- L'ordinanza del primario del 12 gennaio 2017 ha disposto il trattamento di A. senza il suo consenso a partire dall'11 gennaio…