Art. 426 CC
Ricovero a scopo di cura o di assistenza
1 Una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un istituto idoneo se le cure o l’assistenza necessarie non possono esserle prestate altrimenti.
2 L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.
3 L’interessato è dimesso non appena le condizioni per il ricovero non siano più adempiute.
4 L’interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni tempo. La decisione su questa richiesta è presa senza indugio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricorso al giudice dopo il ricovero a scopo di assistenza ordinato dal medico; esigenza di una perizia in caso di turba psichica (art. 439 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC in relazione con l'art. 450e cpv. 3 CC)255 citazioni
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2Ricovero a scopo di assistenza; perizia di uno specialista254 citazioni
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3Ricovero a scopo di assistenza susseguente ad una pena detentiva158 citazioni
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4Ricorso al giudice dopo il ricovero a scopo di assistenza ordinato dal medico; esigenze procedurali di diritto federale107 citazioni
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5Ricorso al giudice in caso di ricovero ordinato dal medico; competenza intercantonale82 citazioni
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6Ricovero a scopo di assistenza per il trattamento di una turba psichica (art. 426 cpv. 1 CC); ordine del trattamento in assenza di consenso (art. 434 cpv. 1 CC); concetto di ordine30 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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136 citazioni11/07/2016 · 136 citazioni de
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77 citazioni11/04/2013 · 77 citazioni de
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ricovero a scopo assistenziale62 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.