Fatti
A. (nato nel 1984) soffre di un disturbo bipolare ed è stato più volte ricoverato. Il 24 gennaio 2020, il medico B. che esercita nel Cantone di Svitto ha ordinato il ricovero coattivo di A. presso la clinica C. a V./SG. A. ha presentato reclamo contro questo ordine alla Commissione di ricorso amministrativo del Cantone di San Gallo, che ha trasmesso il reclamo al Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto. Tuttavia, il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto ha negato la propria competenza e ha rinviato la questione alla Commissione di ricorso amministrativo del Cantone di San Gallo.
A. ha chiesto al Tribunale federale di annullare la decisione e di rinviare il caso al Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto per una nuova valutazione.
Legge
Il Tribunale federale accoglie il reclamo. Esso afferma che per la valutazione del reclamo contro il ricovero coattivo ordinato dal medico, il tribunale competente a livello intercantonale è quello del luogo in cui è stato ordinato il ricovero. Poiché in questo caso un medico esercente nel Cantone di Svitto ha ordinato il…