Art. 385 CC
1 Contro una misura restrittiva della libertà di movimento l’interessato o una persona a lui vicina può adire per scritto in ogni tempo l’autorità di protezione degli adulti del luogo in cui ha sede l’istituto.
2 Se constata che la misura restrittiva non soddisfa le condizioni legali, l’autorità di protezione degli adulti la modifica o la revoca oppure ordina una misura ufficiale di protezione degli adulti. Se necessario informa l’autorità preposta alla vigilanza sull’istituto.
3 Ogni domanda che solleciti una decisione dell’autorità di protezione degli adulti deve esserle trasmessa senza indugio.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza per la determinazione e il versamento della prestazione complementare1 citazioni
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2Ricorso al giudice in caso di ricovero ordinato dal medico; competenza intercantonale0 citazioni
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3Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3): Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. "L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana" non…0 citazioni
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40 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni27/01/2012 · 1 citazioni de
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elterliche Sorge1 citazioni
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elterliche Sorge (Art. 385 Abs. 3 ZGB)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.