Art. 385 CC

1 Contro una misura restrittiva della libertà di movimento l’interessato o una persona a lui vicina può adire per scritto in ogni tempo l’autorità di protezione degli adulti del luogo in cui ha sede l’istituto.
2 Se constata che la misura restrittiva non soddisfa le condizioni legali, l’autorità di protezione degli adulti la modifica o la revoca oppure ordina una misura ufficiale di protezione degli adulti. Se necessario informa l’autorità preposta alla vigilanza sull’istituto.
3 Ogni domanda che solleciti una decisione dell’autorità di protezione degli adulti deve esserle trasmessa senza indugio.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Competenza per la determinazione e il versamento della prestazione complementare
    · 27/01/2012 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ricorso al giudice in caso di ricovero ordinato dal medico; competenza intercantonale
    · 25/08/2020 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3): Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. "L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana" non…
    · 23/07/2007 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 18/09/1985 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.