Fatti
Il 17 gennaio 2017, A. è stato ricoverato in psichiatria e il 20 gennaio 2017 il dott. B. lo ha ricoverato coattivamente ai sensi dell'art. 426 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 429 CC. A. ha presentato reclamo al Tribunale amministrativo e ha chiesto la dimissione immediata. Il Tribunale amministrativo ha ascoltato l'interessato, i medici della clinica e un perito nominato dal tribunale e ha accolto parzialmente il reclamo, ordinando la dimissione dell'interessato non appena fosse garantita una soluzione successiva.
Contro la decisione del Tribunale amministrativo, l'interessato ha presentato reclamo al Tribunale federale e ha chiesto la dimissione dal ricovero coattivo.
Legge
Il Tribunale federale afferma che in caso di disturbo psichico, ai sensi dell'art. 450e cpv. 3 CC, è necessaria una perizia di una persona esperta per poter valutare la legittimità del ricovero coattivo medico e il mantenimento in custodia fino alla scadenza del termine legale.
La perizia richiesta dal Tribunale amministrativo si rivela insufficiente, poiché il perito non specifica con quale concreto pericolo per la vita e la salute dell'interessato si debba fare i conti se il trattamento e l'assistenza venissero a mancare. Inoltre, non spetta ai medici della clinica, che in questa…