Art. 429 CC
Competenza
1 I Cantoni possono designare medici abilitati a ordinare, in aggiunta all’autorità di protezione degli adulti, un ricovero per una durata stabilita dal diritto cantonale. Questa durata non può eccedere le sei settimane.
2 Il ricovero ordinato dal medico termina al più tardi alla scadenza della durata stabilita, sempre che non sussista una decisione di ricovero esecutiva dell’autorità di protezione degli adulti.
3 L’istituto decide sulla dimissione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricorso al giudice dopo il ricovero a scopo di assistenza ordinato dal medico; esigenza di una perizia in caso di turba psichica (art. 439 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC in relazione con l'art. 450e cpv. 3 CC)185 citazioni
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2Ricorso al giudice dopo il ricovero a scopo di assistenza ordinato dal medico; esigenze procedurali di diritto federale93 citazioni
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3Ricorso al giudice in caso di ricovero ordinato dal medico; competenza intercantonale68 citazioni
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4DTF 68_II_3428 citazioni03/12/1942 · 8 citazioni
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5Diritto a ripetibili nella procedura dinanzi all'autorità giudiziaria di reclamo5 citazioni
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6DTF 59_II_974 citazioni04/05/1933 · 4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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ricovero a scopo assistenziale15 citazioni
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9 citazioni27/11/2013 · 9 citazioni de
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7 citazioni30/07/2013 · 7 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.