Art. 434 CC

Trattamento in assenza di consenso

1 In assenza del consenso dell’interessato, il medico capo del reparto può ordinare per scritto i provvedimenti medici previsti nel piano terapeutico se: 1. l’omissione del trattamento espone a serio danno la salute dell’interessato o espone a serio pericolo la vita o l’integrità fisica di terzi; 2. l’interessato è incapace di discernimento riguardo alla necessità del trattamento; e 3. non vi è un altro provvedimento adeguato che sia meno incisivo.
2 La decisione è comunicata per scritto all’interessato e alla persona di fiducia con l’indicazione dei mezzi d’impugnazione.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ricovero a scopo di assistenza per il trattamento di una turba psichica (art. 426 cpv. 1 CC); ordine del trattamento in assenza di consenso (art. 434 cpv. 1 CC); concetto di ordine
    · 18/05/2017 · 28 citazioni Riassunto
  2. 2
    Revoca dell'interdizione, audizione (art. 434 segg., art. 374 CC)
    · 12/09/1991 · 4 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 17/12/2021 · 10 citazioni de
  • Weisung (ambulante Massnahmen)
    VWBES.2015.154
    · 31/07/2013 · 4 citazioni de
  • 30/07/2013 · 4 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.