Art. 434 CC
Trattamento in assenza di consenso
1 In assenza del consenso dell’interessato, il medico capo del reparto può ordinare per scritto i provvedimenti medici previsti nel piano terapeutico se: 1. l’omissione del trattamento espone a serio danno la salute dell’interessato o espone a serio pericolo la vita o l’integrità fisica di terzi; 2. l’interessato è incapace di discernimento riguardo alla necessità del trattamento; e 3. non vi è un altro provvedimento adeguato che sia meno incisivo.
2 La decisione è comunicata per scritto all’interessato e alla persona di fiducia con l’indicazione dei mezzi d’impugnazione.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricovero a scopo di assistenza per il trattamento di una turba psichica (art. 426 cpv. 1 CC); ordine del trattamento in assenza di consenso (art. 434 cpv. 1 CC); concetto di ordine28 citazioni
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2Revoca dell'interdizione, audizione (art. 434 segg., art. 374 CC)4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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10 citazioni17/12/2021 · 10 citazioni de
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Weisung (ambulante Massnahmen)4 citazioniVWBES.2015.154· 31/07/2013 · 4 citazioni de
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4 citazioni30/07/2013 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.