Art. 436 CC
1 Se vi è pericolo di ricaduta, prima di dimettere l’interessato il medico curante tenta di concordare con lui le linee fondamentali del trattamento per l’eventualità di un nuovo ricovero nell’istituto.
2 Il colloquio d’uscita va documentato.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Revoca dell'interdizione, audizione (art. 434 segg., art. 374 CC)4 citazioni
-
2Assistente (art. 395 CC) Il compito dell'assistente può conglobare l'assistenza personale, ma la protezione della salute fisica e psichica non può essere il suo unico oggetto.0 citazioni
-
3Tutela a norma dell'art. 369 CC per causa di psicopatia (anomalia congenitale del carattere): Sostituzione della tutela con la nomina d'un assistente (art. 395 cp. 1 e 2) in base al rapporto d'un psichiatra accertante c…0 citazioni
-
4DTF 61_II_2130 citazioni01/01/1935 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
1 citazioni18/09/2003 · 1 citazioni de
-
Anordnung von Massnahmen nach Entlassung aus der fürsorgerischen Unterbringung0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.