Fatti
L'Ufficio cantonale ginevrino dell'assicurazione invalidità ha rifiutato di concedere a [S.], cittadino portoghese domiciliato a Ginevra, le prestazioni da lui richieste. Adita di un ricorso, la Commissione cantonale di ricorso in materia di AVS-AI-APG del Cantone di Ginevra ha annullato la decisione e rinviato la causa all'ufficio AI per una perizia medica. Nell'ambito di questa istruzione complementare, [S.] è stato esaminato dal Centro di osservazione medica dell'assicurazione invalidità di Bellinzona (COMAI), che ha redatto la sua relazione in italiano.
[S.] ha richiesto all'ufficio AI una traduzione della relazione, richiesta che gli è stata negata. L'ufficio AI ha successivamente respinto la domanda di prestazioni basandosi sulla perizia del COMAI. [S.] ha presentato ricorso contro questa decisione alla commissione, che ha ordinato all'ufficio AI di far tradurre la perizia in francese.
L'ufficio AI ha interposto ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione.
Legge
Il Tribunale federale ritiene che il ricorso sia ricevibile, in quanto l'esigenza di una traduzione della relazione peritale potrebbe causare un pregiudizio economico rilevante all'ufficio AI.
Nel merito, il Tribunale federale ritiene che, in considerazione del principio della territorialità della lingua (art. 70 cpv. 2 Cost.), sia perfettamente ammissibile che la…