Fatti
M. è membro della comunità di comproprietari E. a Münchenstein. Nel 1978, contro la sua volontà, è stato abbattuto un maestoso acero davanti alla sua abitazione. Il 26 marzo 1979, l'assemblea dei comproprietari ha deciso di non procedere alla piantumazione di un nuovo albero al posto dell'acero. Contro questa delibera, M. ha presentato un'azione, respinta tuttavia dal Tribunale distrettuale di Arlesheim e dal Tribunale superiore del Cantone di Basilea Campagna. Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso contro la sentenza del Tribunale superiore.
Legge
Il Tribunale federale decide che la presente controversia legale sull'impugnazione delle delibere dell'assemblea dei comproprietari deve essere considerata una causa di natura patrimoniale ai sensi degli art. 44 cpv. 1 e 46 OG. Sebbene il diritto associativo sia applicabile all'impugnazione delle delibere dell'assemblea dei comproprietari, qui non sono in primo piano i diritti della personalità, bensì gli interessi economici dei comproprietari nell'esercizio della proprietà comune.
Il Tribunale federale afferma che le controversie relative alla comproprietà per piani devono essere qualificate in linea di principio come…