Fatti
Il ricorrente lavorava dal ottobre 1983 come operatore di macchine presso il laminatoio della convenuta. Nell'ambito di una ristrutturazione, il laminatoio è stato chiuso alla fine di marzo 2002 e al ricorrente è stato dato il licenziamento con effetto al 31 marzo 2002. Il 30 gennaio 2002 è stato concordato tra la convenuta e gli organi di rappresentanza del personale competenti un piano sociale.
Il ricorrente ha fatto valere pretese in base a questo piano sociale. Le istanze precedenti hanno riconosciuto il suo diritto a un'indennità di uscita ai sensi del punto 17.1 del piano sociale. La convenuta ha interposto appello contro questa sentenza.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato la decisione delle istanze precedenti. Ha spiegato che il piano sociale è stato concordato sotto forma di regolamento aziendale e deve quindi essere trattato come un contratto collettivo di lavoro. Le disposizioni normative in esso contenute devono quindi essere interpretate come una legge.
Secondo il testo del punto 17.1 del piano sociale, i dipendenti che non vengono pensionati anticipatamente e ai quali non è stato dato un licenziamento per comportamento scorretto, hanno diritto a un'indennità di uscita. Il ricorrente soddisfaceva queste condizioni, motivo per cui gli spetta il diritto all'indennità di uscita.
Il Tribunale federale non ha riscontrato…